Sez. 1, Sentenza n. 170 del 22/01/1972 (Rv. 355933 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA - MERAMENTE POTESTATIVA - NOZIONE - PENALE A CARICO DELLA PARTE OSTATIVA DEL TERMINE FINALE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITA DI CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA - MERAMENTE POTESTATIVA - NOZIONE - PENALE A CARICO DELLA PARTE OSTATIVA DEL TERMINE FINALE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITA DI CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA - ESCLUSIONE.*
Per aversi condizione meramente potestativa e necessario che l'efficacia del negozio sia rimessa al mero arbitrio di una delle parti, indipendentemente da ogni fattore obiettivo o subiettivo capace di orientare la scelta in un determinato senso. Tale situazione, che si risolve praticamente nella effettiva negazione di ogni vincolo, non ricorre quando, a carico di colui che abbia impedito l'effetto finale del negozio (e che si pretenda titolare della potesta di disporre di detto effetto) sia previsto il pagamento di una penale avente funzione di liquidazione forfettaria del danno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)