Sez. 2, Sentenza n. 1113 del 24/02/1986 (Rv. 444614 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONDIZIONE CONSISTENTE NEL RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA DA PARTE DELLA P.A..*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONDIZIONE CONSISTENTE NEL RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA DA PARTE DELLA P.A..*
La condizione meramente potestativa consiste in un fatto il cui compimento o la cui omissione non dipende dalla volontà di un terzo, ma dal mero arbitrio del debitore. (nella specie la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito, con cui si era ritenuto che non contenga una condizione meramente potestativa la clausola contrattuale con cui l'efficacia del contratto sia subordinata al rilascio della licenza edilizia da parte della P.a.). (V 1747/80, mass n 405369; (V 170/72, mass n 355933; (Conf 1432/83, mass n 426259; (Conf 702/83, mass n 425446; (86/79, mass n 396129).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)