Sez. 3, Sentenza n. 19678 del 17/07/2008 (Rv. 604715 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Divieto - Ambito di applicazione - Fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda - Applicabilità del divieto di nuove eccezioni - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Eccezioni soddisfacenti solo esigenze individuali e da proporre tempestivamente nel giudizio - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice di appello - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
L'eccezione relativa a sopravvenienze che operano come fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fatta valere in primo grado può essere formulata per la prima volta in appello, giacché quei fatti non sono elementi negativi della fattispecie, analogamente a quelli che l'art. 112 cod. proc. civ. considera come normalmente rilevabili; il divieto di allegazione in appello, infatti, non riguarda le argomentazioni e i fatti posti dalla parte a fondamento della domanda o dell'eccezione e che costituiscono oggetto di accertamento e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve pronunciarsi sulla domanda o sull'eccezione proposte davanti al primo giudice, riesaminando i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevano per la decisione. Qualora, invece, trattasi di eccezioni che soddisfano solo esigenze individuali e che possono essere fatte valere se tempestivamente indicate nel giudizio, il giudice può provvedere sulle stesse soltanto se proposte dalle parte e non oltre i limiti di esse né può esaminare le ragioni estintive, modificative o impeditive che per legge debbono essere proposte dalla parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)