Sez. 5, Sentenza n. 18519 del 20/09/2005 (Rv. 585312 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Divieto - Ambito di applicazione - Eccezioni in senso stretto - Nozione - Fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda - Applicabilità del divieto di nuove eccezioni - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio tributario relativo a richiesta di rimborso di imposta.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell'art. 345 cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha quindi ritenuto che fosse senz'altro deducibile da parte dell'Amministrazione finanziaria, nel giudizio di appello, la questione relativa alla conformità alle disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 della dichiarazione dei redditi presentata da una società in relazione all'esercizio 1987, quale condizione imprescindibile per l'applicazione retroattiva a tale esercizio delle previsioni di cui all'art. 72 del medesimo decreto, invocate dalla predetta società a fondamento di una istanza di rimborso di imposta: e ciò in quanto tale deduzione integrava una mera argomentazione difensiva relativa ad una circostanza che, in quanto costituente elemento costitutivo della domanda di rimborso, faceva già parte del "thema decidendum").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)