Sez. 3, Sentenza n. 686 del 10/03/1972 (Rv. 356781 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DI UN MINORENNE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE - NECESSITA - INOSSERVANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA AD PROCESSUM - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DI UN MINORENNE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE - NECESSITA - INOSSERVANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA AD PROCESSUM - RILEVABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO.*
Il rapporto processuale, nel quale e parte come soggetto passivo della pretesa, un minorenne, deve essere instaurato chiamando in giudizio chi, avendone la legale rappresentanza, sia dotato della capacita di agire in suo nome; la violazione di tali norme importa un difetto di capacita processuale del convenuto (legitimatio passivo al processum) e, quindi, l'irregolarita del processo medesimo, a causa della Mancanza di uno degli elementi necessari per la valida Costituzione del rapporto processuale: vizio, questo, rilevabile anche di ufficio, in ogni stadio e grado del processo, salvo il limite del giudicato, anche implicito, sul punto specifico. (V 1612'70, mass n 347522; 814'68, mass n 332084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)