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Sez. 3, Sentenza n. 6063 del 16/11/1981 (Rv. 416854 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - VOCATIO IN JUS DI SOGGETTO MINORE IN PROPRIO - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - CONFERIMENTO DEL MANDATO AL DIFENSORE - VALIDITÀ - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - SUCCESSIVA VOCATIO DEL MINORE IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416854-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - VOCATIO IN JUS DI SOGGETTO MINORE IN PROPRIO - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - CONFERIMENTO DEL MANDATO AL DIFENSORE - VALIDITÀ - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - SUCCESSIVA VOCATIO DEL MINORE IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE - VALIDITÀ.*

Anche se il vizio della citazione, derivante da difetto di legittimazione ad processum del soggetto di età minore, chiamato in giudizio in proprio, investe la stessa vocatio in ius, nondimeno, in forza dei principi di conservazione e di conversione degli Atti processuali, detto vizio non coinvolge gli altri effetti da esso indipendenti. Conserva, pertanto, validità il conferimento del mandato al difensore contenuto nella procura (stilata a margine o in calce alla citazione medesima) la quale non esaurisce i suoi effetti con la proposizione della singola chiamata in giudizio, eseguita invalidamente, ma conferisce il più ampio e generico potere di agire per la tutela dei diritti del patrocinato, indicati in citazione, e quindi, di provvedere, con ulteriore atto, a chiamare in giudizio il minore in persona del suo legale rappresentante. (Conf 756/78, mass n 390093, sulla prima parte; (Conf 1567/75, mass n 380318, sulla prima parte; (Conf 686/72, mass n 356781, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)