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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8111 del 07/04/2014 (Rv. 630371 - 01)

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Irreperibilità ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Nozione - Assenza di fissa dimora in Italia - Coincidenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630371-01

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pur essendo una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 cod. proc. pen., non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia. Ne consegue che il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)