Sez. L, Sentenza n. 4475 del 08/04/2000 (Rv. 535467 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Diritto alla rendita per inabilità permanente - Prescrizione - Decorrenza - Postumi evidentemente incidenti sulla capacità lavorativa - Rilevanza - Coincidenza della decorrenza del termine con la verificazione stessa dell'infortunio - Ammissibilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di prescrizione (di tre anni e centocinquanta giorni) del diritto alla rendita per inabilità permanente decorre dal momento stesso del verificarsi dell'infortunio, quando per la natura e gravità dei postumi, la loro esistenza e la loro incidenza sulla capacità lavorativa sono immediatamente e chiaramente percepibili dal lavoratore. (Fattispecie relativa a infortunio determinante l'amputazione di quattro dita della mano destra e della falange distale di due dita della mano sinistra; il giudice di merito aveva ritenuto rilevante il momento in cui incontrovertibilmente e irreversibilmente era stata raggiunta la percentuale minima di legge di invalidità permanente; con il ricorso per cassazione, rigettato dalla S.C., il ricorrente aveva, sotto vari profili, censurato la sentenza impugnata per il fatto che si erano ritenuti consolidati ed irreversibili i postumi sin dal momento dell'infortunio, ma non aveva posto in discussione la questione della decorrenza delle prestazioni di inabilità permanente in relazione al momento di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, a norma dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)