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Sez. L, Sentenza n. 7392 del 02/06/2000 (Rv. 537202 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Diritto al rendita per inabilità permanente - Prescrizione - Decorrenza - Condizioni - Consolidamento dei postumi e consapevolezza dell'interessato - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537202-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

La prescrizione del diritto alla rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro può ritenersi decorrente - in riferimento ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 206 del 1988 - solo dal momento in cui si sia verificato il consolidamento dei postumi e il lavoratore ne abbia avuto consapevolezza. (Nella specie, la sentenza impugnata, annullata dalla S.C., immotivatamente non aveva tenuto conto, ai fini degli indicati profili oggettivi e soggettivi, di prodotte certificazioni mediche di prolungamento dell'invalidità temporanea).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)