Sez. 2, Sentenza n. 9232 del 03/08/1992 (Rv. 478426 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - Trasferimenti immobiliari | Preliminare di vendita immobiliare individuazione dell'oggetto o definizione dei criteri di determinazione di esso - Forma scritta - Necessità - Dati interpretativi desumibili dal comportamento successivo dei contraenti - Irrilevanza - Conseguenze.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - Trasferimenti immobiliari
Nel contratto preliminare di vendita immobiliare l'individuazione dell'oggetto o la definizione dei criteri per la sua determinazione deve avvenire a pena di nullità con atto scritto, consistendo nella concretizzazione di un elemento essenziale del negozio, non potendo avere rilievo i dati di interpretazione che non abbiano riferimento al testo scritto dell'accordo, quali quelli desumibili dal comportamento successivo dei contraenti in fase di esecuzione dello stesso. Ne consegue che non può essere posta a fondamento di una domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. la scrittura nella quale le parti non abbiano indicato specificamente il bene che esse si sono obbligate, rispettivamente, a vendere e a comprare, ma si siano limitate ad indicarne le caratteristiche ed il prezzo, riservandosi di effettuare la scelta in concreto successivamente e con altra scrittura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)