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Sez. 2, Sentenza n. 7935 del 23/08/1997 (Rv. 507047 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Oggetto - Differenze con l'oggetto del contratto definitivo - Indicazione del bene oggetto del futuro contratto definitivo contenuta nel preliminare - Elementi necessari.
Stato
decisa il 1997-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507047-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Oggetto del contratto preliminare deve ritenersi esclusivamente l'obbligo di prestazione del consenso in sede di futuro "contrahere" (da tener distinto dall'oggetto del futuro contratto definitivo, costituito, invece, dal bene destinato al trasferimento di proprietà), con la conseguenza che, ai fini della sua validità, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando, per converso, sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali. In particolare, nel preliminare di vendita immobiliare, l'indicazione della "res" oggetto della futura alienazione può essere anche incompleta e carente sotto l'aspetto dei dati catastali e degli altri specifici elementi individuativi del bene, purché risulti certo, in base alle emergenze probatorie, che le parti abbiano inteso riferirsi ad un bene determinato o, quantomeno, determinabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)