Sez. 2, Sentenza n. 300 del 16/01/1996 (Rv. 495419 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI | Preliminare di vendita avente ad oggetto una porzione di un edificio multipiano - Mancanza di dati relativi ai confini - Indicazione del piano - Necessità - Modifiche di tale elemento concordate dopo la stipula del preliminare - Forma scritta - Necessità - Divieto di prova per testi - Sussistenza - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto a norma dell'art. 1346 cod. civ., nell'ipotesi di un preliminare di vendita immobiliare, postula che sia specificata l'ubicazione del bene promesso in vendita, o il criterio della sua individuazione. In particolare ove il preliminare di vendita abbia ad oggetto una porzione di un edificio multipiano, l'indicazione del piano in cui essa è ubicata costituisce, in mancanza di dati relativi ai confini, il necessario elemento identificativo. Ne deriva che le modifiche di tale elemento concordate tra le parti dopo la stipulazione del contratto preliminare, devono avvenire a pena di nullità per iscritto (art. 1350 n. 1 e 1351 cod. civ.) e pertanto non possono essere provate per testimoni, ostandovi il divieto stabilito dall'art. 2725, comma secondo, cod. civ. con la sola eccezione del caso previsto dall'art. 2724 n. 3 cod. civ. (perdita incolpevole del documento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)