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Sez. 5, Sentenza n. 2180 del 06/04/2000 Cc. (dep. 09/05/2000) Rv. 217269 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile - Accoglimento parziale dell'appello proposto dall'imputato - Mancata riduzione della condanna alle spese - Dovere di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217269-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE

Nel caso di accoglimento parziale dell'appello proposto dall'imputato, la mancata riduzione della condanna alle spese in favore della parte civile, disposta in primo grado, deve essere congruamente motivata e la mancanza assoluta di motivazione sul punto è censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)