Sez. 6, Sentenza n. 31744 del 22/05/2003 Ud. (dep. 28/07/2003) Rv. 225928 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Appello dell'imputato volto ad ottenere la parziale o totale compensazione - Obbligo di specifica motivazione del giudice dell'impugnazione circa la carenza di giusti motivi per la compensazione - Sussistenza.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
A proposito del pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita, attesa la sua pertinenza ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale, il regime adottato dal legislatore in via ordinaria, con il primo comma dell'art. 541 cod. proc. pen., è fondato sul criterio di soccombenza, in analogia con quanto disposto all'art. 91 cod. proc. civ.; l'analogia si estende per altro alla possibilità di disporre la compensazione parziale o totale delle spese, quando ricorrano giusti motivi (ultima parte del citato art. 541 comma 1), così come previsto nel rito civile dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.; ne consegue che il giudice di appello, quando l'imputato abbia interposto specifico gravame sul punto, ha l'obbligo di motivare, per quanto succintamente, circa le ragioni per le quali esclude la ricorrenza di giusti motivi a fini di compensazione delle spese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)