diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 207946 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato - Sua condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207946-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE

Il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)