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Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 30/09/1986 Ud. (dep. 10/11/1986) Rv. 174249 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE MAGGIORI - DETENZIONE NON MODICA - PER USO PROPRIO E ALTRUI RIFERIMENTO ALL'INTERO QUANTITATIVO - NECESSITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174249-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE MAGGIORI - DETENZIONE NON MODICA - PER USO PROPRIO E ALTRUI RIFERIMENTO ALL'INTERO QUANTITATIVO - NECESSITÀ - RATIO.*

Poiché per la configurazione del reato previsto dall'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulle sostanze stupefacenti, è sufficiente l'illecita detenzione di un quantitativo di droga che, per sua natura e qualità, non possa ritenersi modico, non può essere fatta alcuna distinzione fra la parte che si assume detenuta per uso personale proprio e la parte residua, infatti ai fini della sussistenza del reato, la detenzione deve essere valutata in relazione al quantitativo complessivo, prescindendosi da ogni considerazione sull'uso che di essa S'intenda fare, perché il legislatore ha ritenuto che siffatta detenzione costituisce, obiettivamente ed in concreto, un pericolo per l'incremento dello spaccio. (Conf mass n 159580; (Conf mass n 168107; (Conf mass n 157802).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)