diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8720 del 09/04/2009 (Rv. 607983 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Mancata esecuzione della prestazione lavorativa - Inadempimento di non scarsa importanza - Configurabilità - Incontestata verificazione della mancata prestazione - Conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio - Esonero del datore di lavoro dal provare il giustificato motivo di licenziamento - Sussistenza - Onere del lavoratore di provare la non imputabilità della mancata prestazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607983-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE

La mancata esecuzione della prestazione lavorativa costituisce giustificato motivo di licenziamento, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, potendo essere ricondotta alla più generale nozione di inadempimento di non scarsa importanza, di cui all'art. 1455 cod. civ., e la sua pacifica verificazione, da una parte, esonera il datore di lavoro all'onere della prova impostogli dall'art. 5 della citata legge e, dall'altra parte, comporta che il lavoratore inadempiente possa liberarsi della responsabilità provando la non imputabilità della mancata prestazione. (Nella specie, il lavoratore, risultato assente per sette giorni, aveva provato in giudizio con testimoni che il presidente della società datrice di lavoro aveva dichiarato pubblicamente "non esservi lavoro" nelle diverse sedi societarie; la S.C., nell''enunciare l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto giustificata l'assenza sulla base della detta dichiarazione, senza verificare se essa si riferisse ad una generica difficoltà dell'impresa o specificamente all'impossibilità di far lavorare i dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)