diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12951 del 22/12/1997 (Rv. 511124 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Onere della prova - Licenziamento per assenza ingiustificata - Prova da parte del datore di lavoro del fatto nella sua materialità - Sufficienza - Onere di provare l'impossibilità non imputabile - Incidenza sul lavoratore - Fattispecie relativa a richiamo in servizio di lavoratore in cassa integrazione recatosi all'estero.
Stato
decisa il 1997-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511124-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, può limitarsi a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile. (Nella specie, il lavoratore, da tempo in cassa integrazione, per oltre un mese non aveva ottemperato al richiamo in servizio e quindi era stato licenziato per assenza ingiustificata; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha rigettato l'impugnativa del licenziamento, poiché il lavoratore si era limitato a dedurre che, recatosi in un paese straniero, il passaporto non gli era stato restituito in tempo utile dalle autorità locali, senza specificare le ragioni di tale vicenda, se egli aveva sollecitato la restituzione, ecc.).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)