Sez. 5, Sentenza n. 11945 del 22/09/1999 Ud. (dep. 19/10/1999) Rv. 214856 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Causazione dolosa del fallimento - Fallimento determinato da operazioni dolose - Fattispecie distinte - Dolo: specifico nella prima ipotesi, generico nella seconda.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
L'art 223 primo comma legge fallimentare prevede due autonome fattispecie criminose; ese, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico. Non cade pertanto in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento, ed, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni distrattive, che hanno determinato il fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)