Sez. 5, Sentenza n. 19101 del 14/01/2004 Ud. (dep. 23/04/2004) Rv. 227745 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Fallimento della società cagionato da operazioni dolose - Ricorso abusivo al credito - Annoverabilità fra le "operazioni dolose" - Fondamento psicologico.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
Il ricorso abusivo al credito (da intendersi non soltanto come richiesta di finanziamento attraverso gli ordinari canali bancari, ma anche come utilizzo di un sistema che consenta il pagamento differito di un debito, mediante l'assoggettamento ad un costo qual'è quello costituito da una fideiussione bancaria), rientra fra le "operazioni dolose" atte a rendere configurabile, qualora ne derivi il fallimento della società, non il reato di cui al combinato disposto degli artt. 218 e 225 L.F., ma, in virtù della clausola di salvezza contenuta nel citato art. 218, quello di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, posto che in tale ipotesi - a differenza che nell'altra, in cui l'evento costituito dal fallimento sia stato "cagionato con dolo" - non si richiede che l'elemento psicologico sia direttamente collegato con l'evento anzidetto ma solo che questo costituisca una possibilità prevedibile, rimanendo comunque assente, nella previsione normativa, la necessità che sussista anche lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 218 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 218 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 225 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)