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Sez. 5, Sentenza n. 2413 del 17/12/1997 Ud. (dep. 26/02/1998) Rv. 209934 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Fallimento cagionato da operazioni dolose - Elemento soggettivo - Indicazione.
Stato
decisa il 1997-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209934-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

In tema di bancarotta fraudolenta, l'elemento soggettivo richiesto perché possa dirsi integrata l'ipotesi di cui al secondo comma, n. 2, seconda parte dell'art. 223 L.F. (aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società) non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione che - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, e come tale dunque "dolosa" - dia luogo alla decozione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)