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Sez. L, Sentenza n. 3766 del 13/03/2003 (Rv. 561144 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Successive applicazioni per brevi periodi in un posto implicante lo svolgimento di mansioni superiori per periodi singolarmente inferiori al termine contrattuale o legale per l'acquisizione della corrispondente qualifica - Presunzione di preordinazione utilitaristica e conseguente sommatoria dei periodi - Concomitanza di procedura concorsuale prevista obbligatoriamente per la copertura del posto - Esclusione della presunzione - Condizione - Effettivo svolgimento della procedura - Accertamento del giudice di merito comportante l'interpretazione di clausole collettive - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa agli accordi sindacali "integrativi" di attuazione della nuova classificazione dei dipendenti postali a seguito della privatizzazione del rapporto.
Stato
decisa il 2003-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561144-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Nell'ipotesi di successive applicazioni di un lavoratore ad un posto implicante lo svolgimento di mansioni superiori, ognuna per periodi di durata inferiore al termine contrattuale o legale previsto per l'acquisizione del diritto alla qualifica corrispondente, la presunzione di preordinazione utilitaristica intesa ad evitare la promozione non opera allorché le applicazioni siano concomitanti allo svolgimento di una procedura concorsuale - prevista come obbligatoria dalla contrattazione collettiva - per la copertura dello stesso posto, sempre che tale svolgimento sia effettivo, nel senso che un titolare sia - almeno genericamente - individuato mediante il bando di concorso, sì da potersi escludere che quel posto debba considerarsi "vacante"; l'accertamento del giudice di merito in ordine alla effettiva concomitanza della procedura concorsuale (nel senso sopra indicato), ove comporti l'interpretazione di clausole di contratti collettivi, è censurabile in sede di legittimità solo per violazione di regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (nella specie, relativa a successive applicazioni di un dipendente postale alle mansioni di direttore di agenzia e alla conseguente rivendicazione della qualifica di "quadro di secondo livello", la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva interpretato gli accordi sindacali "integrativi" del 23 maggio 1995, attuativi della nuova classificazione del personale a seguito della "privatizzazione", come non ancora idonei a configurare il momento iniziale della procedura di accesso alle nuove posizioni professionali, identificato invece - quanto all'"area quadri" - nella successiva circolare dell'Ente Poste che aveva disposto di procedere concorsualmente alle relative assunzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)