Sez. L, Sentenza n. 12647 del 28/08/2003 (Rv. 566371 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'accordo integrativo 23 maggio 1995 attuativo dei nuovi inquadramenti dei dipendenti postali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, escludendo la retroattività dell'accordo sindacale 23 maggio 1995 attuativo dei nuovi inquadramenti dei dipendenti postali e facendo coincidere con tale data l'operatività delle nuove classificazioni, aveva riconosciuto il diritto alla promozione automatica alla sesta categoria a lavoratori che avevano svolto le corrispondenti mansioni per oltre tre mesi prima che, a decorrere dalla predetta data, tale posizione lavorativa fosse conglobata nell'area operativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)