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Sez. L, Sentenza n. 7754 del 03/04/2006 (Rv. 588932 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Successive applicazioni per brevi periodi in un posto implicante lo svolgimento di mansioni superiori per periodi inferiori al termine contrattuale o legale per l'acquisizione della relativa qualifica - Presunzione di preordinazione utilitaristica e conseguente sommatoria dei periodi - Concomitanza di procedura concorsuale prevista obbligatoriamente per la copertura del posto - Esclusione della presunzione - Condizione - Effettivo svolgimento della procedura - Fattispecie relativa agli accordi sindacali "integrativi" di attuazione della nuova classificazione dei dipendenti postali a seguito della privatizzazione del rapporto.
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588932-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Nell'ipotesi di successive applicazioni di un lavoratore ad un posto implicante lo svolgimento di mansioni superiori, ognuna per periodi di durata inferiore al termine contrattuale o legale previsto per l'acquisizione del diritto alla qualifica corrispondente, la presunzione di preordinazione utilitaristica intesa ad evitare la promozione non opera allorché le applicazioni siano concomitanti allo svolgimento di una procedura concorsuale - prevista come obbligatoria dalla contrattazione collettiva - per la copertura dello stesso posto, sempre che tale svolgimento sia effettivo, nel senso che un titolare sia - almeno genericamente - individuato mediante il bando di concorso, sì da potersi escludere che quel posto debba considerarsi "vacante".(Nella specie, relativa a successive applicazioni di un dipendente postale a mansioni superiori e alla conseguente rivendicazione della qualifica di "quadro di secondo livello", la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva concluso che non vi era prova dell'espletamento di una procedura concorsuale fin dall'inizio delle adibizioni del dipendente a mansioni superiori in quanto solo con gli accordi sindacali "integrativi" del 23 maggio 1995, attuativi della nuova classificazione del personale a seguito della "privatizzazione", si era convenuto di avviare la procedura concorsuale, che era stata effettivamente avviata - quanto all'"area quadri" - solo con le successive circolari 17, 21 e 25 dell'Ente Poste che avevano disposto di procedere concorsualmente alle relative assunzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)