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Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 27/05/2005 (Rv. 581056 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Su una questione preliminare o pregiudiziale - Formazione - Condizioni - Eccezione di prescrizione giudicata infondata nel merito in primo grado con una pronuncia impugnata in appello - Rilievo officioso dell'inammissibilità dell'eccezione da parte del giudice del gravame - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581056-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO

L'esame, in sede d'impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d'ufficio, resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime, onde tale preclusione non si verifica quando il capo della sentenza comportante, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari sia investito dalla impugnazione, ancorchè limitatamente alla detta pronuncia di merito. Deve pertanto escludersi che possa dirsi formato il giudicato implicito sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione - tale da precludere, in sede di appello, il rilievo officioso della contraria inammissibilità di questa eccezione (nella specie proposta tardivamente, oltre il termine perentorio assegnato al convenuto ai sensi dell'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ.) - allorchè la sentenza di primo grado, la quale abbia provveduto, denegandolo, sul fondamento nel merito di una simile eccezione, senza peraltro statuire espressamente sull'anzidetta ammissibilità, sia stata impugnata in secondo grado per ragioni di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)