Sez. L, Sentenza n. 4373 del 25/07/1984 (Rv. 436279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - BANDO DI CONCORSO - CLAUSOLA DISPONENTE IL DIVIETO DI ASSUNZIONE PER I POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO - NULLITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - BANDO DI CONCORSO - CLAUSOLA DISPONENTE IL DIVIETO DI ASSUNZIONE PER I POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO - NULLITÀ.*
La clausola di un bando di concorso per l'assunzione di dipendenti, la quale non si limiti a rendere irrilevante un titolo di studio superiore a quello reputato necessario per ricoprire determinati posti, ma assuma il possesso del titolo stesso a motivo di preclusione alla partecipazione al concorso, è nulla per contrasto con gli artt. 4, 34 e 41 della Costituzione, sul diritto al lavoro di tutti i cittadini secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, sul diritto dei capaci e meritevoli al raggiungimento dei gradi più elevati della istruzione e sul divieto che l'iniziativa economica si esplichi in pregiudizio della libertà individuale, nonché per contrasto con l'art. 8 della legge n. 300 del 1970, che non consente discriminazioni, anche in Sede di assunzione, secondo criteri estranei alle attitudini professionali. Nè la nullità viene meno per il fatto che con lo stesso bando di concorso l'effettiva assunzione è comunque subordinata alla condizione dell'esistenza di posti da ricoprire o che vengano contemporaneamente indette più prove selettive in relazione alle varie categorie di candidati, al fine di impedire che quelli in possesso di titolo di studio superiore possano essere pregiudicati dalla partecipazione di altri muniti di più elevata istruzione o, infine, che la contrattazione collettiva preveda il necessario inquadramento di questi ultimi in categoria più elevata di quella per la quale si intende effettuare il reclutamento di personale. (V 6704/81, mass n 417580; (V 3826/81, mass n 414456; (V 6452/79, mass n 403185; (V 972/78, mass n 390310).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 34, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)