Sez. 1, Sentenza n. 2276 del 01/06/1987 Cc. (dep. 19/08/1987) Rv. 176557 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - GARANZIE DIFENSIVE STABILITE PER IL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - APPLICABILITÀ - VIOLAZIONE - NULLITÀ - TRADUZIONE DEL DETENUTO - OMISSIONE - NULLITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - GARANZIE DIFENSIVE STABILITE PER IL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - APPLICABILITÀ - VIOLAZIONE - NULLITÀ - TRADUZIONE DEL DETENUTO - OMISSIONE - NULLITÀ.*
Il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale e ad esso sono applicabili le garanzie previste per il giudizio di cognizione a tutela dei diritti di difesa, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato. La violazione delle relative norme è pertanto sanzionata dalla nullità di ordine generale ex art. 185 n. 3 cod. proc. pen. ne deriva che l'interessato deve essere interrogato e, se sia detenuto, e lo "status custodiae" sia noto al giudice di merito, deve essere disposta la sua traduzione, la cui omissione, in Mancanza di espressa rinuncia da parte dell'interessato medesimo, comporta la nullità del procedimento camerale. (Conf mass n 168947, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)