Sez. 1, Sentenza n. 2200 del 14/10/1984 Cc. (dep. 16/11/1988) Rv. 179719 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA SOSTANZIALE DI SENTENZA - POSSIBILITÀ DELLA REVISIONE - DECRETO PRONUNCIATO IN SEDE DI RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ DELLA REVISIONE - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA SOSTANZIALE DI SENTENZA - POSSIBILITÀ DELLA REVISIONE - DECRETO PRONUNCIATO IN SEDE DI RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ DELLA REVISIONE - ESCLUSIONE.*
Il procedimento relativo alla applicazione delle misure di prevenzione, che ha natura giurisdizionale e si conclude con un provvedimento che ha natura sostanziale di sentenza, è suscettibile di acquistare autorità di giudicato, e quindi può formare oggetto di revisione. Tale mezzo straordinario di impugnazione non è tuttavia esperibile avverso i decreti pronunciati dalla Corte di Cassazione in Sede di ricorso i quali, non contenendo statuizioni assimilabili alla sentenza di condanna, non possono formare oggetto di revisione. (V mass n 172689; (V mass n 175439; (V mass n 176557).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)