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Sez. 1, Sentenza n. 2402 del 02/03/1995 (Rv. 490861 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE | Pluralità di opposizioni - Decisione con un unica sentenza - Sentenza - Impugnazione relativamente alla decisione su una delle opposizioni - Impugnazione incidentale tardiva dell'altra - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490861-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE

L'art. 99 della legge fallimentare - a norma del quale, quando alcune opposizioni allo stato passivo sono mature per la decisione ed altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronunzia ordinanza con la quale separa la causa e rimette al collegio quelle mature per la decisione ed il tribunale pronunzia su tutte le opposizioni che gli sono rimesse con un unica sentenza - pone una disciplina che, presupponendo la distinzione delle varie opposizioni, è finalizzata unicamente alla celerità della decisione di tutte le opposizioni, senza dar luogo ad un litisconsorzio necessario. Ne consegue che la sentenza, benché unica, contiene distinte decisioni sulle diverse opposizioni, cosicché le eventuali successive impugnazioni sono autonome per ciascuna delle parti e le tempestiva impugnazione di una di esse non rende legittima quella incidentale tardiva dell'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)