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Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007 (Rv. 595554 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Litisconsorte necessario pretermesso - Appello tardivo - Spontanea integrazione del contraddittorio - Equivalenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595554-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

È valido, benché tardivo, l'appello proposto dal litisconsorte necessario pretermesso, equivalendo il relativo atto ad una anticipata e spontanea integrazione del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello di una delle due parti soccombenti in ordine alla identica opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza e condannate solidalmente al pagamento delle spese, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)