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Sez. 1, Sentenza n. 11046 del 04/11/1998 (Rv. 520342 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE | Competenza per valore - Competenza del tribunale - Aumento della competenza pretorile in corso di giudizio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione della sentenza del tribunale - Con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Con appello - Necessità.
Stato
decisa il 1998-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520342-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il principio stabilito dall'art. 99 della legge fallimentare, secondo il quale è inammissibile l'appello per le controversie non eccedenti la competenza per valore del pretore (principio applicabile anche in materia di impugnazione di crediti ammessi ex art. 100 stessa legge) si fonda sulla "ratio" di evitare l'appello in ordine a cause già decise dal giudice naturale del gravame avverso le sentenze pretorili, così che, in caso di aumento della competenza per valore del pretore sopravvenuto in corso di causa, la questione circa la disciplina normativa applicabile va oggi risolta alla luce della nuova formulazione dell'art. 5 cod. proc. civ. (che detta la regola della insensibilità della competenza ai mutamenti non solo dello stato di fatto, ma anche della legge vigente al momento della proposizione della domanda). La competenza pretorile "ratione valoris" va, pertanto, individuata, nella materia "de qua", con riferimento al momento di presentazione del ricorso, con la conseguenza che, se a quella data (nella specie, anteriore al 30.4.1995) la causa di opposizione ecceda la competenza pretorile (nella specie, posta ancora entro il limite dei cinque milioni), la sentenza pronunciata dal tribunale è soggetta ad appello, e non anche a ricorso per cassazione (ammissibile, invece, nel caso in cui il tribunale avesse pronunciato su una controversia attribuita alla competenza per valore del pretore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)