Sez. 3, Sentenza n. 10238 del 04/08/2000 (Rv. 539163 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod.proc.civ. e idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese (a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis cod.proc.civ., nel testo di cui all'art. 67 della legge n. 353 del 1990) quelle della Corte di Cassazione, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre (con affermazione esplicita o implicita) l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo la cui insussistenza o sussistenza risulti invece in modo incontestabile alla stregua degli atti e dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)