Sez. L, Sentenza n. 1604 del 16/02/1998 (Rv. 512646 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze - comprese (a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis cod. proc. civ., nel testo di cui all'art. 67 della legge n. 353 del 1990) quelle della Corte di Cassazione - consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre (con affermazione esplicita o implicita) l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo la cui insussistenza o sussistenza risulti invece in modo incontestabile alla stregua degli atti e dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 quater, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)