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Sez. L, Sentenza n. 3303 del 07/03/2001 (Rv. 544505 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Errore di giudizio o preteso vizio motivazionale - Ricorso per revocazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa a ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544505-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, né lo stesso è configurabile allorché attenga a pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il proposto ricorso per revocazione di una sentenza della stessa Corte di cassazione in quanto con esso, anziché denunciare errori di percezione degli atti di causa, si lamentavano errori di giudizio e si finiva così per censurare la motivazione della sentenza impugnata riguardo al controllo in essa operato sulla motivazione della sentenza del giudice del merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)