Sez. 3, Sentenza n. 12003 del 09/10/1998 Ud. (dep. 20/11/1998) Rv. 211978 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 11 legge 1089 del 1939 - Natura - Reato di pericolo.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
La violazione dell'art. 11, comma primo, della legge 1 giugno 1939 n. 1089, sanzionato dal successivo art. 59, secondo la quale le cose previste dagli artt. 1 e 2 non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per i beni culturali ed ambientali ha natura di reato di pericolo.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)