diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10284 del 27/07/2001 (Rv. 548555 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Principio della prevalenza del giudizio penale su gli altri giudizi - Insussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2001-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548555-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché disporla o non rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento disciplinare, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, salvo che la sospensione non risulti essere imposta da una specifica disposizione di legge, perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio disciplinare, non solo perché questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali, ma anche perché dal combinato disposto degli artt. 653 vigente cod. proc. pen. e 211 disp. att. stesso codice si evince il venir meno, con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, del principio della cosiddetto pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato codice di procedura penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 211, Cod. Proc. Pen. art. 653, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)