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Sez. U, Sentenza n. 1532 del 19/02/1997 (Rv. 502546 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sospensione del procedimento disciplinare in ipotesi di contemporanea pendenza di procedimento penale - Necessità - Esclusione - Potere dell'organo disciplinare di sospendere il procedimento in attesa della definizione del procedimento penale - Carattere discrezionale.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502546-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

La sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché disporla o non rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento disciplinare, quest'ultimo non deve essere necessariamente sospeso, sia perché la sospensione non risulta essere imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del procedimento penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico del giudizio disciplinare, il quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)