Sez. 2, Ordinanza n. 5039 del 08/04/2002 (Rv. 553599 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Rilevanza e opponibilità del giudicato penale - Portata - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria del giudizio civile è subordinata alla duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza ed opponibilità dell'eventuale giudicato penale nel processo da sospendere, requisito, quest'ultimo, che sussiste allorché la previa definizione della controversia penale, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'inevitabile antecedente logico - giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato l'impugnata ordinanza di sospensione del processo civile, in fattispecie di proposizione di domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, consistente nella valutazione del patrimonio di alcune società, a fronte dell'avvenuto esercizio, nei confronti del professionista, parte di quel negozio, di azione penale con l'imputazione di fraudolenta sovraesposizione del valore delle partecipazioni azionarie di dette società).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)