Sez. 1, Sentenza n. 778 del 22/01/1993 (Rv. 480401 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità | Proprietario di un terreno agricolo - Possibilità di utilizzare un suo acquedotto e di derivare acqua pubblica - Perdita - Danni indennizzabili.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità
In tema di indennizzo ex art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359, nel caso in cui per effetto dell'esecuzione di opera pubblica il proprietario di un terreno agricolo perda la possibilità di utilizzare un suo acquedotto e di derivare acqua pubblica, è indennizzabile non solo il danno derivante dalla distruzione della tubazione esterna al terreno, ma anche la diminuzione del valore venale del fondo - la quale costituisce un autonomo pregiudizio, che investe il nucleo essenziale del diritto dominicale per l'impossibilità di irrigare il fondo agricolo, che integra una specifica perdita di contenuto patrimoniale per la riduzione del reddito e del valore di scambio del bene, che determina un'apprezzabile diminuzione del valore venale del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)