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Sez. 1, Sentenza n. 19643 del 30/09/2004 (Rv. 578426 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Indennità di asservimento - Liquidazione - Criteri - Commisurazione all'indennità di esproprio calcolata secondo i criteri di cui all'art. 5 bis legge n. 359/1992 - Differenze tra le due indennità - Pregiudizio direttamente subito dalla parte di fondo interessata dall'opera pubblica - Rilevanza - Pregiudizio subito dalla parte residua - Rilevanza. .
Stato
decisa il 2004-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578426-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ

L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta in base all'art. 46 delle legge n. 2359 del 1865 per il deprezzamento subito dallo stesso a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica la quale comporti la costituzione di una servitù (nella specie, passaggio di condotta fognaria), va commisurata non già al valore venale del fondo medesimo, ma all'indennità di esproprio calcolata secondo i criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, il quale costituisce ora la norma fondamentale in materia di indennizzo espropriativo, fermo restando che l'indennità di asservimento non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica. Nella determinazione in concreto di tale pregiudizio, poi, non può essere "ipso facto" computata una diminuzione di valore dell'intero fondo, occorrendo, per converso, accertare se ed in quali limiti tale perdita di valore si sia effettivamente realizzata, prendendo in considerazione il fondo nella sua complessiva consistenza economica, così da compiere una concreta indagine circa la reale incidenza del vincolo allo stesso derivante a causa dell'imposizione anzidetta, onde, nell'ipotesi di occupazione di un fondo edificabile, il relativo indennizzo deve essere riconosciuto e determinato entro i limiti dell'obbiettivo compressione, "in parte qua", del diritto dominicale, tenendo conto non solo del pregiudizio direttamente subito dalla porzione di fondo interessata dall'impianto, riferito all'area che viene sottratta alla disponibilità del proprietario per essere appunto assoggettata all'installazione ed al transito di opere stabili, ma anche dell'eventuale ulteriore diminuzione di valore che dalla costituzione della servitù indirettamente derivi alla residua porzione del fondo stesso, trattandosi di distinti ed autonomi pregiudizi, capaci di integrare specifiche perdite di contenuto patrimoniale e, quindi, suscettibili di venire separatamente e cumulativamente indennizzati.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)