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Sez. 1, Sentenza n. 2603 del 14/04/1986 (Rv. 445687 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - ART. 234 COD. CIV. NOVELLATO - PRESUNZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL FIGLIO - CONDIZIONI - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1986-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445687-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - ART. 234 COD. CIV. NOVELLATO - PRESUNZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL FIGLIO - CONDIZIONI - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - OGGETTO.*

Ai sensi del novellato art. 234 in correlazione al precedente art. 232, cod. civ. nell'ipotesi di figlio NATO dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero ancora dall'autorizzazione data ai coniugi di vivere separati, si presume l'illegittimità del figlio medesimo, con la conseguenza che, ai fini dell'Onere della prova, nell'Azione di disconoscimento della paternità, non spetta al marito provare (oltre la separazione) la Mancanza assoluta di rapporti intimi, sibbene alla moglie, che si oppone al disconoscimento, dimostrare che vi è stata riunione temporanea, con possibilità di incontri intimi e quindi della copula fecondatrice. (V 3541/85, mass n 441160; (V 6400/80, mass n 410147; (V 3741/80, mass n 407591).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232, Cod. Civ. art. 234, Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)