Sez. 3, Sentenza n. 3747 del 07/11/1995 Cc. (dep. 10/01/1996) Rv. 204204 - 01
Demanio | Demanio marittimo - Reato di occupazione di suolo demaniale - Natura di reato permanente - Sussistenza - Protrazione della permanenza - Casi.
Demanio
Il reato di occupazione di suolo demaniale, di cui all'art. 1161 cod. nav., ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutta la durata dell'occupazione, anche dopo che le opere in cui la stessa si è materializzata sono state compiute, fino a che l'occupazione stessa non sia comunque cessata, anche mediante l'attività sostitutiva dell'autorità la permanenza si protrae, inoltre, indipendentemente dalla circostanza che sia stata emessa dall'autorità competente ordinanza di sgombero e di remissione delle cose in pristino (perché, anzi, l'inosservanza di tale eventuale ingiunzione integra l'ulteriore reato previsto dall'art. 1164 stesso cod. nav.); nelle ipotesi di occupazione realizzata in modi anche diversi dall'occupazione, con l'uso e il godimento abusivi, la permanenza del reato si protrae fino a quando durano l'uso e il godimento illegittimi.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)