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Sez. 5, Sentenza n. 7932 del 12/06/2001 (Rv. 547422 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Erogazioni liberali - Assoggettabilità ad IRPEF - Requisiti d'intassabilità ex art. 48, comma secondo, lett. f) d.P.R. n. 917 del 1986 - Portata.
Stato
decisa il 2001-06-12
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547422-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 48, comma secondo, lett. f) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 l'erogazione liberale (nella specie "Premio di fedeltà")per non concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente doveva: a) essere eccezionale, b) essere non ricorrente, c) essere effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Ad un tal riguardo, tenendo presente la finalità antielusiva perseguita dal legislatore, l'erogazione deve essere ritenuta "eccezionale" ogniqualvolta è legata ad eventi o situazioni così particolari da far ritenere esclusa la possibilità che sia stata pattuita tra datore di lavoro e lavoratore come elemento della retribuzione. La "non ricorrenza" delle erogazioni deve essere intesa come non frequenza delle stesse, atteso che la reiterazione costituirebbe un chiaro indice del fatto che sotto la forma di erogazioni liberali vengono corrisposti dei veri e propri corrispettivi. L'espressione "generalità" sottintende il riferimento a "tutti", per cui tale espressione postula che la erogazione avvenga indistintamente a favore di tutti i dipendenti o di tutti quelli appartenenti alla categoria considerata. Tale requisito pertanto non ricorre qualora la effettuazione della erogazione sia collegata alla permanenza del rapporto di lavoro per un determinato periodo di tempo, perché ne restano esclusi tutti quei dipendenti che decidono d'interrompere il rapporto prima del periodo previsto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 2 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)