Sez. U, Sentenza n. 1880 del 13/05/1977 (Rv. 385592 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - IMMOBILI IN LOCAZIONE PER PUBBLICI UFFICI - ESECUZIONE FORZATA PER IL RILASCIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - IMMOBILI IN LOCAZIONE PER PUBBLICI UFFICI - ESECUZIONE FORZATA PER IL RILASCIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI.*
L'esecuzione forzata per rilascio di immobili gia condotti in locazione dalla pubblica amministrazione e destinati a Sede di pubblici uffici - conseguente, nella specie, all'emissione della ordinanza prevista dall'art 665 cod proc civ - e devoluta alla giurisdizione ordinaria, qualora alla cessazione della locazione segua la mera utilizzazione ulteriore della cosa da parte della amministrazione, e non un provvedimento di carattere ablatorio idoneo a sacrificare il diritto del locatore a riottenerne la disponibilita. (Conf 1610/76, mass n 380375).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)