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Sez. U, Sentenza n. 6275 del 30/11/1979 (Rv. 403002 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE CON UN PRIVATO - NATURA PRIVATISTICA - DESTINAZIONE AD UFFICIO PUBBLICO - IRRILEVANZA - MANCATA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE - AZIONE PER IL RILASCIO DINANZI ALL'AGO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403002-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE CON UN PRIVATO - NATURA PRIVATISTICA - DESTINAZIONE AD UFFICIO PUBBLICO - IRRILEVANZA - MANCATA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE - AZIONE PER IL RILASCIO DINANZI ALL'AGO - AMMISSIBILITA.*

Qualora la pubblica amministrazione, al fine di procurarsi la disponibilita di un immobile, ricorra allo strumento del contratto di locazione, la natura privatistica del rapporto costituito con il locatore non viene meno per il fatto che detto immobile venga destinato a Sede di ufficio pubblico, ancorche con provvedimento amministrativo, trattandosi di una scelta necessariamente operante nei limiti entro i quali il contratto assicura il godimento del bene. Pertanto, in ipotesi di mancata restituzione di detto immobile alla scadenza del contratto, e sempreche l'amministrazione non ricorra a strumenti ablatori per garantirsene l'ulteriore godimento (situazione non ravvisabile nel mero protrarsi di fatto della detenzione del bene), deve riconoscersi al locatore la facolta di agire dinanzi al giudice ordinario per conseguire una condanna al rilascio, non essendo applicabile il divieto di cui all'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato 4 con riguardo a pronuncia relativa a vicende contrattuali, rispetto alle quali l'amministrazione medesima non esercita poteri autoritativi. (V 2428/79; (V 1880/77, mass n 385592; (V 1610/76, mass n 380375).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)