Sez. U, Sentenza n. 1610 del 08/05/1976 (Rv. 380375 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - IMMOBILI IN LOCAZIONE DELLA PA PER UFFICI PUBBLICI - ESECUZIONE FORZATA PER IL RILASCIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - IMMOBILI IN LOCAZIONE DELLA PA PER UFFICI PUBBLICI - ESECUZIONE FORZATA PER IL RILASCIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Il giudice ordinario ha giurisdizione in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili condotti in locazione dalla pubblica amministrazione ed adibiti per patto contrattuale a Sede di uffici pubblici (nella specie trattavasi di provvedimenti di rilascio e di proroga emessi dal pretore ai sensi degli artt 4 e 5 della legge n 833 del 1969), poiche l'esecuzione non incide, revocandolo, sul provvedimento amministrativo che ha impresso agli immobili la detta destinazione, ma unicamente sul contratto privatistico di locazione, in base al quale quel provvedimento e stato emesso. (V 416/75, mass n 373667).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 657, Cod. Civ. art. 658, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)