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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7599 del 30/03/2020 (Rv. 657425 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Presupposti - Vulnerabilità personale dello straniero - Valutazione globale degli elementi di fatto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657425-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, per concedere il permesso di soggiorno nei casi speciali previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, quando ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis" alle domande di protezione proposte prima dell'entrata in vigore del predetto d.l. n. 113 del 2018, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto la domanda di protezione dello straniero, non avendo considerato unitariamente tutte le circostanze che avevano determinato l'abbandono del paese di origine, ivi comprese le sue condizioni di salute ed il percorso di integrazione seguito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)