Sez. 1 - , Ordinanza n. 13765 del 03/07/2020 (Rv. 658440 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Condizione di elevata vulnerabilità nel caso di rimpatrio - Valutazione del rischio per la salute del richiedente - Necessità - Criteri.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione umanitaria, al fine di verificare la sussistenza della condizione di elevata vulnerabilità all'esito del rimpatrio, il giudice deve tenere conto delle eventuali menomate condizioni fisiche del richiedente, valutando se esse integrino un requisito di vulnerabilità tale da mettere a rischio il suo diritto alla salute in caso di rientro nel Paese di origine, in ragione sia del grado di sviluppo del sistema sanitario ivi vigente sia delle effettive possibilità di accesso alle cure.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 349 art. 11, DPR 31/08/1999 num. 349 art. 28 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)