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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18805 del 10/09/2020 (Rv. 658816 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Accertamento - Sussistenza del rischio di lesione dei diritti fondamentali nel paese di origine - Specificazione dei singoli diritti esposti a pericolo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658816-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la valutazione comparativa tra l'integrazione raggiunta in Italia e la situazione soggettiva ed oggettiva nella quale il richiedente verrebbe a trovarsi nel paese di origine ove fosse rimpatriato, deve essere effettuata, con riferimento a quest'ultima, avuto riguardo al rischio di lesione dei diritti fondamentali, dovendo il giudice del merito specificare in concreto l'esistenza o l'inesistenza di un rischio siffatto, dando conto di quali siano i diritti esposti a pericolo per effetto del rimpatrio.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria il riferimento alle "difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale", trattandosi di condizione descritta in termini generici ed astratti, inidonea a definire una vera e propria situazione di privazione dei diritti umani).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)