Sez. L, Sentenza n. 3044 del 08/05/1981 (Rv. 413598 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER IL LAVORO NOTTURNO - INCLUSIONE NEL CALCOLO DI PARTICOLARI ISTITUTI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER IL LAVORO NOTTURNO - INCLUSIONE NEL CALCOLO DI PARTICOLARI ISTITUTI - CONDIZIONI.*
Benche nell'ordinamento giuridico manchi una nozione unitaria ed omnicomprensiva di retribuzione, ed essendo quindi consentito alla autonomia collettiva di escludere taluni compensi dal calcolo di particolari istituti, poiche l'art 5 della legge 27 maggio 1949, n 260 adotta una accezione omnicomprensiva di retribuzione, il giudice del merito puo includere in tale compenso quello conferito al lavoratore per il lavoro notturno, purche ne ravvisi i caratteri della continuita, della determinatezza e della determinabilita, con decisione che, se congruamente e logicamente motivata, non e censurabile in Cassazione. (V 1175/79, mass n 397387).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)